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PREMESSO CHE
Il Locatore è una società che si occupa della distribuzione di strumentazione di misura altamente tecnologica; il Conduttore è una società la quale opera nell’ambito delle costruzioni, del movimento terra, della topografia, dell’ingegneria, del monitoraggio, del rilievo ferroviario, dell’agricoltura e altro per cui è interessato a noleggiare i beni, di proprietà del Locatore, specificati a tergo e di seguito chiamati “Attrezzatura” da utilizzare per la propria attività e da parte del proprio personale. Il Conduttore possiede le capacità tecniche, il know how, il personale specializzato, i macchinari e l’organizzazione necessaria ed idonea ad utilizzare quanto concesso in locazione. Tutto ciò premesso si stipula il presente contratto regolato dagli articoli descritti nella sezione “PATTI E CONDIZIONI”.
PATTI E CONDIZIONI
Art. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 Il Locatore è una società che si occupa della distribuzione di strumentazione di misura altamente tecnologica e, con la sottoscrizione del presente contratto, concede in locazione al Conduttore l’Attrezzatura indicata a pagina 1 (uno) e/o nelle successive conferme d’ordine che rientra nella piena proprietà del Locatore e viene consegnata in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione.
1.2 Il Conduttore accetta in locazione l’Attrezzatura riconoscendo che la stessa viene consegnata in perfetto stato di funzionamento e manutenzione e conforme alle proprie esigenze tecniche impegnandosi a riconsegnarla al termine della locazione al Locatore in stato di efficienza, salvo il normale deperimento d’uso, nei tempi contrattualmente indicati presso la sede della società.
Art. 2) OBBLIGHI DEL LOCATORE
2.1 Il Locatore deve fornire al Conduttore a complemento dei beni concessi in locazione, le necessarie istruzioni scritte e/o verbali e/o pratiche per il corretto e sicuro funzionamento dell’Attrezzatura.
2.2 Il Locatore verifica tutta l’Attrezzatura prima del noleggio e provvede a consegnarla in uso. Ove il Conduttore dimostri che l’eventuale danneggiamento dell’Attrezzatura non sia dipeso da un cattivo uso o da una non adeguata manutenzione e che il danneggiamento non sia dipeso da un intervento o una riparazione di terzi, il Locatore si impegna a sostituire, entro un termine ragionevole comunque non inferiore a tre giorni lavorativi, la strumentazione danneggiata che non sia possibile riparare. In caso di impossibilità alla riparazione per causa, fatti e/o colpa del Conduttore, il Locatore comunque avrà diritto ai canoni previsti fino al termine del contratto.
2.3 Il Locatore si impegna ad espletare tutte le attività (manutenzione, collaudo, ecc) opportune al buon fine dell’incarico ricevuto, è comunque responsabilità del Conduttore verificare la precisione della strumentazione prima dell’utilizzo. L’installazione e il trasporto dell’Attrezzatura è a carico del Conduttore, salvo diversamente indicato nel contratto.
Art. 3) OBBLIGHI DEL CONDUTTORE
3.1 Il Conduttore è tenuto a conservare e custodire l’Attrezzatura concessa in locazione con la diligenza del buon padre di famiglia ed è tenuto ad avvisare prontamente il Locatore di ogni vizio e/o difetto che dovesse riscontrare nella stessa.
3.2 Il Conduttore è responsabile dell’uso corretto e a norma dell’Attrezzatura conformemente alla legislazione in vigore ed alle istruzioni di utilizzo in sicurezza. Il Conduttore è inoltre tenuto a rimborsare il costo relativo alla rottura o perdita dell’Attrezzatura anche se causate da terzi, salvi i casi di forza maggiore, da provarsi a cura del Conduttore stesso. Il Conduttore notificherà immediatamente in via formale al Locatore la rottura o i difetti dell’Attrezzatura senza cercare di ripararle. Le parti di ricambio fornite, compreso eventualmente lo stesso intero apparato in caso di sostituzione, avranno caratteristiche e prestazioni equivalenti a quelle sostituite, e i relativi costi, saranno a carico del Conduttore.
3.3 Il Conduttore è tutelato contro i danni accidentali all’Attrezzatura versando un contributo pari al 5% di ogni fattura di locazione, salvo diversamente indicato, per beneficiare della copertura in caso di danno. In questa condizione, qualora dovesse verificarsi il danno dell’Attrezzatura oggetto della locazione, sarà a carico del Conduttore la sola franchigia pari al 10% del totale della riparazione (con un minimo di Euro 250.00). Il Conduttore è tenuto a fornire al Locatore denuncia del fatto in via formale, pena la non applicabilità della copertura.
3.4 Il Conduttore ha l’obbligo di far eseguire esclusivamente al Locatore tutte le riparazioni e/o gli interventi necessari. Il Conduttore sarà responsabile per tutti i danni e/o costi derivanti da inerzia e/o ritardo nel richiedere al Locatore la riparazione e/o la manutenzione e/o per i danni derivanti da riparazioni eseguite da terzi soggetti.
3.5 In caso di danni alla strumentazione dovuti a fatto e/o colpa del Conduttore, il Locatore non sarà obbligato a sostituire la strumentazione danneggiata e il Conduttore dovrà corrispondere il canone previsto fino al termine del contratto.
3.6 Le spese di ordinaria manutenzione sono a carico del Conduttore. Tutte le altre spese di manutenzione, salvo diverse pattuizioni successive, sono a carico del Locatore. Tutte le spese di manutenzione e riparazione rese necessarie dall’utilizzo dell’Attrezzatura fatto dal Conduttore e comunque dall’utilizzo fatto senza l’osservanza della diligenza del buon padre di famiglia, resteranno a carico del Conduttore.
3.7 Nel caso in cui il Conduttore non sia in grado di restituire l’Attrezzatura locata per lo smarrimento, il furto o altro motivo, il Locatore avrà il diritto di pretendere un indennizzo corrispondente all’importo necessario per il riacquisto dello stesso, in base ai listini prezzi vigenti al momento dell’accaduto.
3.8 Il bene oggetto della Locazione non può essere utilizzato al di fuori del territorio dell’Unione Europea senza il consenso scritto del Locatore che potrà condizionare il rilascio dell’autorizzazione di utilizzo all’estero previa integrazione della somma rilasciata a titolo di deposito cauzionale (art.5) e/o del contributo assicurativo previsto dal contratto. La violazione di questa disposizione comporta grave inadempimento e l’addebito di una penale pari al costo giornaliero del noleggio per tutti i giorni in cui il bene resterà fuori dal territorio europeo e salvo il danno ulteriore.
Art. 4) CANONI DI LOCAZIONE
4.1 Per quanto previsto dal contratto sono stabiliti i canoni riportati a pagina 1 (uno) e/o nelle successive conferme d’ordine e/o in comunicazioni dedicate. Il Locatore riaddebiterà al Conduttore eventuali spese a carico di quest’ultimo secondo quanto previsto dal contratto, sostenute dal Locatore stesso.
4.2 Il presente contratto può essere integrato con successive conferme d’ordine e/o comunicazioni dedicate.
4.3 Il Locatore fatturerà quanto previsto al punto 4.1 all’inizio del periodo di locazione ed il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario anticipato, salvo diversamente espresso a pagina 1 (uno) del presente contratto. In caso di tardivo pagamento dei corrispettivi saranno calcolati gli interessi di legge.
Art. 5) DEPOSITO CAUZIONALE
5.1 A garanzia delle obbligazioni contenute nel presente contratto di locazione il Conduttore si obbliga a versare al Locatore, contestualmente alla sottoscrizione, una somma di denaro a titolo di deposito cauzionale proporzionale al valore dell’Attrezzatura, il cui ammontare è specificato nel contratto. Il Conduttore ove richiesto è tenuto a fornire una carta di credito finanziaria a garanzia del servizio di noleggio. A tal fine il deposito cauzionale potrà essere richiesto mediante autorizzazione sulla medesima carta di credito.
5.2 Tale somma infruttifera sarà restituita al Conduttore dopo la regolare restituzione della strumentazione locata, la positiva verifica della sua integrità e comunque non prima dell’integrale adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente accordo.
5.3 Il Conduttore acconsente fin d’ora che il Locatore possa disporre del deposito cauzionale e, nel caso di rilascio di carta di credito, di addebitare nei limiti del valore del deposito cauzionale, per garantire, in tutto o in parte, eventuali posizioni creditizie per le quali siano decorsi almeno 10gg dalla scadenza indicata nel presente contratto, nonché il risarcimento dei danni riscontrati all’Attrezzatura, fatto salvo il diritto per il Locatore di richiedere il maggior danno.
Art. 6) GARANZIE E RESPONSABILITA’
6.1 Il Conduttore dichiara fin d’ora d’assumersi tutti i rischi derivanti dall’utilizzo e dal possesso dell’Attrezzatura. In particolare il Conduttore manterrà l’Attrezzatura libera da qualsiasi onere, pegno o gravame e farà in modo che il diritto
di proprietà del Locatore sull’Attrezzatura resti immune da atti pregiudizievoli, impegnandosi ove ciò avvenga, a risarcire il Locatore di ogni danno che a questa ne derivi.
6.2 Il Conduttore si obbliga a dare immediatamente notizia al Locatore, mediante lettera raccomandata, di ogni fatto o atto che possa pregiudicare i diritti di proprietà dello stesso, assumendo a proprie spese ogni opportuna iniziativa, anche in sede processuale nell’interesse del Locatore, dandone preventiva comunicazione allo stesso per raccomandata scritta.
6.3 Il Conduttore è tenuto ad apporre e mantenere sul bene, in posizione ben visibile e leggibile, per tutta la durata del presente contratto, una targhetta comprovante che il Locatore è proprietario dell’Attrezzatura e che questa è stata concessa in locazione.
6.4 Il Conduttore è altresì tenuto a tenere sempre con sé, e ad esibire nel caso fosse necessario, tutta la documentazione contrattuale attestante che i beni sono di proprietà del Locatore e sono oggetto di locazione.
6.5 Il Conduttore sarà tenuto a manlevare il Locatore da ogni possibile danno e/o spesa che questo si trovasse a sostenere per la violazione di quanto previsto all’art. 4.1. e all’art. 4.2.
6.6 Il Conduttore sarà inoltre responsabile dei danni che il Locatore possa risentire da azioni o procedure giudiziarie e non, compresi pignoramenti e sequestri, promosse o solamente minacciate contro di esse. Il Conduttore dovrà prontamente informare il Locatore, a mezzo raccomandata A/R, delle azioni e procedure suddette e risarcirlo delle spese derivanti dalla tutela dei propri diritti.
6.7 Il Conduttore è responsabile del buon uso delle SIM telefoniche fornite a complemento della strumentazione e dei relativi servizi collegati, esclusivamente per fini professionali, manlevando il Locatore da ogni potenziale responsabilità e autorizzandolo a pretendere il risarcimento della spesa che questo si trovasse a sostenere per eventuali violazioni.
Art. 7) FURTO DEI BENI
7.1 Il Conduttore è pienamente responsabile della custodia dei beni locati, è quindi chiamato ad attuare tutti i provvedimenti necessari affinché i beni oggetto del contratto siano protetti dalla sottrazione da parte di terzi malintenzionati.
7.2 Il Locatore provvederà alla copertura assicurativa dei beni oggetto del contratto di locazione per la quale addebiterà al Conduttore un contributo pari al 10% di ogni fattura di locazione, salvo diversamente indicato, per beneficiare della copertura in caso di furto totale o parziale. In questa condizione, qualora dovesse verificarsi il furto dell’Attrezzatura oggetto della locazione, sarà a carico del Conduttore la sola franchigia pari al 20% del prezzo di listino vigente (con un minimo di Euro 500.00). Qualora dovesse verificarsi danno accidentale dell’Attrezzatura oggetto della locazione, sarà a carico del Conduttore la sola franchigia pari al 10% del valore del danno (con un minimo di Euro 250.00). Il Conduttore è tenuto a fornire al Locatore copia della denuncia alle autorità competenti come controprova dell’avvenuto sinistro, pena la non applicabilità della copertura.
7.3 Nel caso in cui il Conduttore non intenda usufruire della copertura descritta all’art. 7.2 dovrà fornire copia della propria polizza assicurativa e in caso di furto dovrà corrispondere al Locatore quanto previsto all’art. 3.7, oltre a fornire copia della denuncia alle autorità competenti come controprova dell’avvenuto sinistro.
Art. 8) DURATA
8.1 La validità del presente contratto è indicata a pagina 1 (uno) e decorre dalla data di consegna dell’Attrezzatura oggetto della locazione al Conduttore. Il documento si intenderà tacitamente rinnovato in caso di mancata disdetta e/o in caso di mancata riconsegna dell’attrezzatura entro la scadenza del contratto. In tale ultimo caso la mancata riconsegna nei termini concordati farà maturare i canoni necessari fino all’effettiva restituzione della strumentazione da parte del Conduttore.
8.2 La richiesta di restituzione da parte del Locatore produce automaticamente l’obbligo di immediata restituzione dell’Attrezzatura al Locatore; ove il Locatore dovesse richiedere la restituzione dell’Attrezzatura, il Conduttore dovrà provvedere tempestivamente pena il risarcimento dei danni subiti sussistendo una responsabilità anche penalmente rilevante in capo al medesimo.
Art. 9) RECESSO
9.1 Il Locatore si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, dando un preavviso di 30 (trenta) giorni. In tal caso il Conduttore si impegna a restituire i beni oggetto del presente contratto di locazione.
9.2 E’ riconosciuta al Conduttore la facoltà di poter recedere dal contratto prima della scadenza contrattualmente prevista mediante integrale riconsegna dell’Attrezzatura locata, salvo diversamente indicato a pagina 1 (uno) del presente contratto. In caso di recesso anticipato il Locatore ha il diritto di pretendere dal Conduttore il pagamento dei canoni dovuti sino alla scadenza originale del contratto.
Art. 10) SUBLOCAZIONE
Il Conduttore ha la facoltà di sublocare, previa comunicazione scritta al Locatore che potrà negare la sublocazione, l’Attrezzatura a terzi soggetti restando, tuttavia, personalmente responsabile nei confronti del Locatore di ogni danneggiamento o furto che dovesse riguardare l’Attrezzatura oggetto del contratto.
Art. 11) INSTALLAZIONE E FORMAZIONE
I servizi di installazione e formazione sono a cura del Locatore ove previsto, con relative spese a carico del Conduttore.
Art. 12) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
12.1 Il contratto si risolverà di diritto a discrezione del Locatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, al verificarsi di una soltanto delle seguenti ipotesi:
- sublocazione in assenza di autorizzazione del Locatore;
- mancato pagamento anche di un solo canone di locazione;
- utilizzo della strumentazione per fini diversi da quelli previsti nel contratto;
- rifiuto di consegnare la strumentazione;
- rifiuto di corrispondere tutti i canoni residui a seguito di furto dell’Attrezzatura;
- violazione del divieto dell’utilizzo del bene noleggiato al di fuori dell’Unione Europea.
- La risoluzione del contratto sarà immediata in caso di furto con obbligo del Conduttore di corrispondere al Locatore l’intero valore dei beni sottratti, salvo quanto meglio specificato all’art.7 del presente contratto.
12.2 In caso di risoluzione del contratto al verificarsi di una soltanto delle ipotesi di cui al precedente art. 5.1, il Locatore avrà diritto di trattenere la cauzione concessa al momento della sottoscrizione del contratto e di chiedere tutti i canoni di locazione ancora rimanenti a titolo di penale, salvo il maggior danno.
Art. 13) FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per l’interpretazione e/o esecuzione del presente accordo sarà competente, in via esclusiva, il foro di Milano.
Art. 14) DOMICILIAZIONE DELLE PARTI
A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono il proprio domicilio nei luoghi indicati nella parte ante premesse. Le comunicazioni e notificazioni fatte presso tali domicili saranno valide a tutti gli effetti di Legge.
Art. 15) LEGGE 675 DEL 31 DICEMBRE 1996
Ai sensi dell’Art.10 della Legge 675/96, si comunica che i Vostri dati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti di contratto e di legge connessi; finalità di raccolta di informazioni precontrattuali, inclusa la valutazione economico – finanziaria; verifica dei mezzi di pagamento dei contratti stipulati; invio di comunicazioni commerciali e promozionali. Il consenso non è richiesto ai sensi dell’Art.12 lettera “f”.
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Art. 16) NORME APPLICABILI
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme degli artt. 1571 e seguenti del Codice Civile.
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